ASSOCIAZIONE AMICI DEL CUORE LA SPEZIA Onlus
Via Carducci Palazzina P.A. – 19126 La Spezia
Tel. e Fax 0187 300096

 

Statuto

Chi Siamo

E-Mail

 

STATUTO

 Articolo 1: Costituzione

È costituita l'Organizzazione di Volontariato denominata "Associazione Amici del Cuore di La Spezia, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale", in breve denominabile anche "Associazione Amici del Cuore di La Spezia ONLUS", a norma del Decreto Legislativo n. 460/1997.

Articolo 2: Statuto

L'"Associazione Amici del Cuore di La Spezia ONLUS" è disciplinata dal presente statuto ed agisce ai sensi e per gli effetti della Legge n°266/1991, del D.L. n°460/1997 e dei principi generali dell'Ordinamento Giuridico riguardanti gli enti senza fini di lucro di utilità sociale.

Articolo 3: Modifiche allo Statuto

Il presente statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea, da adottarsi a maggioranza qualificata, pari ai 2/3 (due terzi) dei voti dei componenti presenti; l'Assemblea e' regolarmente costituita quando sono sono applicate  le modalità previste dall'articolo 14 del presente statuto.

Articolo 4: Oggetto e Scopo

L'"Associazione Amici del Cuore di La Spezia ONLUS" non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza a favore dei cardiopatici e della prevenzione delle malattie cardiovascolari, potrà svolgere attività che si basano su opera di volontariato e che consistono, principalmente, nel sostegno ai cardiopatici; tale sostegno potrà avvenire mediante:

- assistenza sociale ai cardiopatici;

- informazione socio-sanitaria ai cardiopatici ed ai loro familiari;

- contributi economici o donazioni ai cardiopatici da utilizzarsi in base alle loro necessità e nei limiti di bilancio;

- attività di formazione nell'assistenza ai cardiopatici, rivolta a coloro che volontariamente si occupano degli stessi;

- assistenza nell'attività di recupero psico-fisico dei cardiopatici, finalizzata alla riabilitazione cardiologica;

- organizzazione di dibattiti, convegni, congressi, incontri sociali, indagini sulla popolazione locale, campagne di sensibilizzazione ed ogni altra forma di comunicazione allo scopo di promuovere il sostegno ai cardiopatici;

- partecipazione a programmi e progetti scientifici, nell'ambito della prevenzione delle malattie cardiovascolari.

L'"Associazione Amici del Cuore di La Spezia ONLUS" si riserva la possibilità di federarsi con altre associazioni, fondazioni od enti ONLUS, aventi scopi analoghi o similari ai propri.

L'"Associazione Amici del Cuore di La Spezia ONLUS", sentito il parere dell'Assemblea, si riserva di utilizzare ogni altro mezzo di assistenza ritenuto opportuno per il raggiungimento dei propri scopi associativi.

Questa Organizzazione di Volontariato non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a loro strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, poichè integrative delle stesse.

Articolo 5: Ammissione

Sono aderenti all'"Associazione Amici del Cuore di La Spezia ONLUS" tutte le persone fisiche o giuridiche (per mezzo dei rappresentanti legali) che condividono le finalità dell'Organizzazione e che si impegnano  per realizzarle; i soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Chi intende aderire a questa Organizzazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio di Amministrazione recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno di osservarne lo Statuto ed i Regolamenti.

Il Consiglio di Amministrazione deve provvedere in ordine alle domande di ammissione ed entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di mancato accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata accettata: In caso di diniego espresso, il Consiglio non è tenuto a rendere comprensibile la motivazione di detto diniego.

Articolo 6: Adesione

L'adesione all'"Associazione Amici del Cuore di La Spezia ONLUS" è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione all'Organizzazione comporta, per l'associato di maggiore età, il diritto di voto nell'Assemblea dei soci per l'approvazione e le eventuali modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Organizzazione.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo o passivo.

I soci hanno l'obbligo di prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali prestando la propria attività personale, spontanea e gratuita, secondo quanto necessario, ai fini del perseguimento degli scopi dell'Organizzazione. Le concrete modalità di attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Articolo 7: Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, recesso o per esclusione  secondo le norme del presente Statuto.

Articolo 8: Recesso

Chiunque aderisca all'"Associazione Amici del Cuore di La Spezia ONLUS" può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio di Amministrazione riceve la notifica della volontà di recesso.

Gli aderenti che non avranno notificato la loro volontà di recedere entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo e tenuti al versamento della quota annuale di associazione.

Articolo 9: Esclusione

In presenza di inadempienza degli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi all'"Associazione Amici del Cuore di La Spezia ONLUS" può esserne escluso con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea dei soci deve ratificare la deliberazione di esclusione del socio adottata dal Consiglio di Amministrazione con le modalità disciplinate dell'articolo 15 del presente Statuto.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

Articolo 10: Organi dell'"Associazione Amici del Cuore di La Spezia ONLUS"

Sono Organi dell'Organizzazione:

a) l'Assemblea dei soci aderenti;

b) il Consiglio di Amministrazione, costituito dal Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e tre Consiglieri;

c) il Collegio dei revisori dei Conti.

Articolo 11: Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'"Associazione Amici del Cuore di La Spezia ONLUS" ed è l'organo sovrano dell'Organizzazione stessa.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea.

Articolo 12: Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, a seguito di delibera del Consiglio stesso, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale) e del bilancio preventivo per il prossimo esercizio (durante gli ultimi due mesi dell'esercizio in corso).

Il presidente del Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea mediante comunicazione scritta, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima, sia di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all'"Associazione Amici del Cuore di La Spezia ONLUS", nonchè ai revisori dei conti, almeno dieci giorni prima della riunione e che comunque giunga al loro indirizzo almento tre giorni prima della riunione stessa.

L'Assemblea deve essere altresì convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia.

Articolo 13: Oggetto delle delibere assembleari

L'Assemblea:

a) provvede alla nomina del  Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti;

b) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'"Associazione Amici del Cuore di La Spezia ONLUS";

c) delibera sulle modifiche al presente Statuto;

d) approva il Regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'"Associazione Amici del Cuore di La Spezia ONLUS";

e) deliberal'eventuale destinazione dei mezzi dell'Associazione comunque denominati, nonchè di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'"associazione Amici del Cuore di La Spezia ONLUS", qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;

f) delibera sullo scioglimento e la liquidazione dell'"Associazione Amici del Cuore di La Spezia ONLUS" e la devoluzione del suo patrimonio.

Articolo 14: Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti, in proprio o a mezzo di delega da conferirsi esclusivamente ad altri aderenti. Ogni aderente non può avere più di tre deleghe.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega nei limiti sopra indicati.

Articolo 15: Votazioni

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento della quota annuale di associazione.

Ogni socio ha diritto ad un voto; i soci maggiori di età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'"Associazione Amici del Cuore di La spezia ONLUS" e per l'approvazione del bilancio.

Nelle votazioni l'espressione di astensione si computa come voto negativo.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Articolo 16: Il Consiglio di Amministrazione

L'"Associazione Amici del Cuore di La Spezia ONLUS" è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da tre a sette membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni e rieleggibili.

In caso di recesso o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Il Consiglio nomina nel proprio seno il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere ed eventualmente il Presidente, ove a tale nomina non abbia provveduto l'Assemblea dei soci.

Le cariche sociali sono gratuite.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente; in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'"Associazione Amici del Cuore di La Spezia ONLUS", senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'"Associazione Amici del Cuore di La Spezia ONLUS", la cui osservanza è obbligatoria per tuttti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Articolo 17: Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente dell'"Associazione Amici del Cuore di La Spezia ONLUS" è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea dei Soci.

Il Presidente dura in carica tre anni.

L'Assemblea, con voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta legalmente l'"Associazione Amici del Cuore di La Spezia ONLUS" nei confronti di terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci.

Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'"Associazione Amici del Cuore di La Spezia ONLUS".

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio di Amministrazione per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione e ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento dell'"Associazione Amici del Cuore di La Spezia ONLUS", verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea, curandone la custodia presso i locali dell'"Associazione Amici del Cuore di La Spezia ONLUS".

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio di Amministrazione e poi all'Assemblea, corredandoli da idonee relazioni.

Articolo 18: Il Vice-Presidente del consiglio di Amministrazione

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vice-Presidente costituisce, per i terzi, prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 19: Il Segretario del Consiglio di Amministrazione

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e coadiuva il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione nell'esplicazione delle attitività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'"Associazione Amici del Cuore di La Spezia ONLUS".

Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione, nonchè del Libro degli Aderenti.

Articolo 20: Il Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea provvede contestualmente all'elezione del Consiglio di Amministrazione  alla nomina di tre revisori dei conti con il compito di curare il controllo delle spese e sorvegliare la gestione amministrativa per poi riferire all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Il Collegio deve riunirsi a tale scopo almeno una volta all'anno. I componenti del Collegio durano in carica tre anni.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di consigliere.

I Revisori dei Conti curano la tenuta del Libro delle Adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, a quelle del Consiglio di Amministrazione.

Essi verificano la regolare tenuta della contabilità dell'"Associazione Amici del Cuore di La Spezia ONLUS" e dei relativi Libri; essi danno pareri sui bilanci.

Articolo 21: Patrimonio

Il patrimonio è costituito da:

a) beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'"Associazione Amici del Cuore di La Spezia ONLUS";

b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

c) eventuali donazioni, erogazioni e lasciti.

Le entrate dell'"Associazione Amici del Cuore di La Spezia ONLUS" sono costituite da:

a) le quote associative ;

b) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale quali, ad esempio:

   - fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore,

   - contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali,

   - ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o da partecipazione ad esse.

Tutti i beni appartenenti all'"Associazione Amici del Cuore di La Spezia ONLUS" sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

Articolo 22: Contributi

I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, il cui importo è stabilito annualmente dall'Assemblea.

Il contributo associativo è intrasmissibile.

Articolo 23: Erogazioni, donazioni e lasciti

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio di Amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'"Associazione Amici del Cuore di La Spezia ONLUS".

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio di Amministrazione, in armonia con le finalità statutarie di questa Organizzazione.

Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio di Amministrazione che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

Articolo 24: Bilancio

Gli esercizi dell'"Associazione Amici del Cuore di La Spezia ONLUS" chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo.

Entro i primi due mesi di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, come disciplinato dall'articolo 12 del presente Statuto.

Durante gli ultimi tre mesi di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del prossimo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, come disciplinato dall'articolo 12 del presente Statuto.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'"Associazione Amici del Cuore di La Spezia ONLUS" nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta da questa Organizzazione, a spese del richiedente.

Articolo 25: Avanzi di gestione

All'"Associazione Amici del Cuore di La Spezia ONLUS" è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita di questa stessa Organizzazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni Non Lucrative di Utitilità Sociale (ONLUS).

L'"Associazione Amici del Cuore di La Spezia ONLUS" ha l'obbligo di impiegare gli utili  o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 26: Responsabilità ed assicurazione

Durante l'espletamento dei compiti statutari, gli aderenti all'"Associazione Amici del Cuore di La Spezia ONLUS" sono assicurati per malattie, infortunio e per responsabilità civile verso terzi.

Questa Organizzazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati.

Questa Organizzazione, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della Organizzazione stessa.

Articolo 27: Scioglimento

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'"Associazione Amici del Cuore di La Spezia ONLUS" ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico od analogo settore, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n.662, nel rispetto delle vigenti norme di legge, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Lo scioglimento di questa Organizzazione è deliberato a maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei componenti dell'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione.

Articolo 28: Clausola compromissoria

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'"Associazione Amici del Cuore di La Spezia ONLUS", circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione o del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti ed il terzo eletto dai due arbitri così nominati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di La Spezia.

Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

Articolo 29: Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non sia previsto dal presente Statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice Civile, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile e alla Legge 266/91 e successive modificazioni.